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Perdita del rapporto parentale: la Cassazione ritorna alle tabelle di Milano?

Cassazione Civile, sentenza 5 maggio 2021, n. 11719


Qualche settimana fa avevamo pubblicato un commento alla sentenza della Cassazione Civile, Sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.


Con la pronuncia di aprile, la Cassazione aveva espresso alcuni dubbi sui criteri utilizzati dalle tabelle del Tribunale di Milano perché “tale sistema non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00)”.


La Cassazione arrivava quindi ad affermare che la tabella milanese non garantirebbe “la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza”.


A pochi giorni di distanza, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema con la sentenza in commento n. 11719 del 5 maggio 2021, con la quale sembra quasi tornare sui propri passi.

Col ricorso per cassazione, i ricorrenti lamentavano, tra l’altro, che la Corte d’Appello avesse utilizzato le tabelle del Tribunale di Milano per liquidare il danno non patrimoniale da morte, piuttosto che la tabella di Roma.


In questo senso, il giudice a quo sarebbe allora incorso nella violazione di diritto, perché la tabella del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale risulterebbe “oltremodo generica, limitandosi ad indicare un ampio range di riferimento all'interno del quale il giudice di merito gode di ampio margine di discrezionalità”.


I ricorrenti sostenevano invece che la tabella adottata dal Tribunale di Roma “consentirebbe di prevedere esattamente il quantum risarcibile sulla base di una adeguata ponderazione di tutte le circostanze del caso concreto: età della vittima e del congiunto, convivenza”.


La Cassazione ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso affermando che i giudici d’appello si siano avvalsi correttamente delle tabelle del Tribunale di Milano e ciò in sintonia con la giurisprudenza della stessa Suprema Corte.

In particolare, la Cassazione ha affermato che l’utilizzo delle Tabelle di Milano impedisce al giudice di ricorrere alla equità pura in quanto tali tabelle “si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida (Cass. 22/01/2019, n. 1553)”.


La Cassazione ha poi evidenziato che la Corte d’Appello aveva fornito “una adeguata motivazione a supporto della scelta adottata e della determinazione specifica del danno con riferimento ai soggetti cui è stato riconosciuto, contemperando in maniera equilibrata l'età della vittima e dei superstiti, l'intensità del vincolo familiare e le grandi sofferenze provate da questi ultimi” .


A fronte di ciò, la Cassazione ha dichiarato infondato il motivo e ha ritenuto di non poter rimproverare nulla alla Corte d’Appello, nemmeno di non aver adottato le tabelle di Roma, seppure astrattamente applicabili.


Come anticipato, la decisione in commento appare in contrasto con la sentenza n. 10579 del 21 aprile 2021.

Per completezza, dobbiamo precisare che seppure pubblicata in data successiva, il 5 maggio 2021, la sentenza in commento è stata decisa in realtà cinque mesi prima e quindi antecedentemente alla n. 10579 del 21 aprile 2021. Non è quindi corretto parlare di un revirement della Cassazione.

Ciò non toglie che è evidente, all’interno della sezione terza civile della Cassazione, che vi siano dei contrasti in merito all’utilizzo delle Tabelle di Milano e ciò seppure, con la sentenza in commento, la Cassazione abbia tenuto a precisare che “per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale”.


Poco oltre, infatti, la Cassazione ha affermato che le Tabelle di Milano “sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento (Cass. 09/06/2020, n. 10924)” e tale inciso risulta molto distante dalla sentenza n. 10579 del 21 aprile 2021, in cui la stessa Corte aveva criticato proprio la struttura della tabella milanese.




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