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Il carattere distintivo del marchio come requisito per la sua registrabilità

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  • 13 feb
  • Tempo di lettura: 4 min

Il carattere distintivo (o capacità distintiva) del marchio è uno dei requisiti necessari al fine di procedere alla sua registrazione. Il marchio deve essere in grado di differenziare i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra. Anche il freelance che ha intenzione di registrare un suo marchio, deve prestare attenzione alla capacità distintiva del proprio simbolo rappresentativo.


registrazione marchio


Abbiamo visto in un precedente articolo che, affinché un marchio possa essere registrato, esso deve essere in grado di distinguere chiaramente i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra. Se un segno non possiede questa capacità distintiva, la registrazione sarà negata.


L’impedimento alla registrazione opera quando il segno proposto non stabilisce un collegamento sufficientemente diretto e specifico con i prodotti o i servizi a cui è associato. In tal caso, il pubblico interessato non riesce a percepirlo immediatamente come un elemento identificativo dell’origine commerciale dei beni o servizi, bensì come una semplice descrizione delle loro caratteristiche intrinseche. Questa mancanza di capacità distintiva è uno degli ostacoli principali alla registrazione di un marchio.



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Il requisito del carattere distintivo: riferimenti normativi


Il requisito della distintività del marchio trova fondamento nelle normative nazionali ed europee in materia di proprietà industriale.


In Europa, la base normativa è rappresentata dal Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea e dalla Direttiva (UE) 2015/2436, che stabiliscono che i marchi privi di carattere distintivo non possono essere registrati.


In Italia, il Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005) prevede all’art. 7 che il marchio deve “distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese” e all’art. 13 stabilisce espressamente che un marchio deve avere capacità distintiva per poter essere validamente registrato, specificando che “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo”.


Tali norme mirano a evitare che segni generici o descrittivi limitino indebitamente la concorrenza, consentendo a tutti gli operatori economici di utilizzare termini comuni per descrivere i propri prodotti o servizi.

 


Cos'è invece un marchio descrittivo


Un marchio descrittivo è un segno che si limita a indicare la natura, la qualità, la destinazione, la provenienza geografica o altre caratteristiche di un prodotto o servizio (art. 13 CPI).


Ad esempio, il marchio "Latte Fresco" per prodotti caseari sarebbe considerato descrittivo, in quanto non distingue il prodotto di un'azienda da quello di un'altra, ma si limita a descriverne una caratteristica. Anche i termini elogiativi, come "Super" o "Migliore", possono rientrare tra i segni descrittivi se riferiti a prodotti o servizi a cui tali caratteristiche possono essere ragionevolmente attribuite.


 

Differenze tra un "marchio privo di carattere distintivo" e un "marchio descrittivo"


La distinzione tra queste due categorie è sottile ma fondamentale:


  • Un marchio privo di carattere distintivo è un segno che non evoca alcuna associazione con un'impresa specifica. Può essere generico, banale o talmente comune da non svolgere alcuna funzione identificativa.

  • Un marchio descrittivo, invece, fornisce informazioni sui prodotti o servizi a cui si riferisce, ma potrebbe acquisire distintività attraverso l'uso nel tempo (cd. secondary meaning).


Un esempio significativo è il caso del prodotto "Baby-Dry" di una famosa multinazionale. Inizialmente rifiutato per la registrazione in quanto descrittivo per pannolini, il marchio è stato successivamente accettato poiché considerato un'espressione insolita che conferiva un minimo di distintività. Al contrario, il marchio "Apple" per computer è distintivo, poiché la parola "apple" non descrive le caratteristiche di un computer.


 

Differenza in termini di tutela e registrabilità


Un marchio privo di carattere distintivo ha un impedimento assoluto alla registrazione e sarà respinto dalle autorità competenti senza possibilità di recupero. Un marchio descrittivo, invece, ha un impedimento relativo alla registrazione e può essere accettato se il richiedente riesce a dimostrare che il segno ha acquisito un "secondary meaning" o "distintività acquisita".


Ciò significa che, attraverso un uso prolungato e capillare nel mercato, il pubblico è arrivato a percepire quel segno come un marchio vero e proprio, associandolo a una specifica impresa piuttosto che alla descrizione generica di un prodotto o servizio. La prova di ciò può avvenire attraverso dati di vendita, campagne pubblicitarie e sondaggi sul riconoscimento del marchio da parte dei consumatori.

 


Conclusioni


In conclusione, il carattere distintivo è un requisito essenziale per la registrabilità di un marchio. Mentre i segni privi di distintività sono categoricamente esclusi dalla registrazione, i marchi descrittivi possono talvolta ottenere protezione se dimostrano di aver acquisito una distintività secondaria nel tempo. La normativa mira a bilanciare la necessità di tutelare la concorrenza e l'interesse delle imprese a proteggere i propri segni distintivi. Pertanto, chi intende registrare un marchio deve valutare attentamente la sua idoneità a svolgere una funzione identificativa nel mercato.



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