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Il contratto di sviluppo del sito web

Con tale tipologia di contratto, l’utilizzatore incarica il fornitore della progettazione e realizzazione di un sito web. Solitamente il contratto di sviluppo del sito web è ricondotto dalla giurisprudenza italiana allo schema del contratto di appalto di servizi.



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In un contratto di sviluppo di sito web è particolarmente importante che l’utilizzatore illustri al fornitore le caratteristiche che il sito web dovrà avere e che ciò venga inserito all’interno del testo contrattuale al fine di individuare in maniera univoca le obbligazioni del fornitore.


Il contratto di sviluppo del sito web può infatti prevedere che lo sviluppatore sottoponga al committente una serie di possibili soluzioni creative e modifichi o integri la soluzione scelta dal cliente sulla scorta delle indicazioni fornite da quest’ultimo.

Oltre alla realizzazione del sito, all’interno dello stesso contratto o con accordo separato, le parti possono poi prevedere ulteriori servizi come hosting, mailing, formazione, posizionamento sul web, assistenza e aggiornamento.


Per quanto riguarda il servizio di hosting, può essere stipulato un contratto ad hoc mediante il quale il fornitore (hosting provider) si impegna, a fronte di un corrispettivo, a mettere a disposizione del cliente un server dove posizionare il sito web.

Nel contratto di hosting, le parti dovrebbero quindi specificare che caratteristiche avrà il server in cui sarà ospitato il sito web. Inoltre, a garanzia dell’utilizzatore dovrà essere previsto che l’hosting provider si obblighi a fornire le credenziali di accesso all’utilizzatore, oltre a garantire la connessione e la continuità del server e la velocità di trasmissione adeguata.

Possono poi essere previste clausole aggiuntive sul servizio e-mail, backup e registrazione del dominio.


Diverso dal contratto di hosting, è quello di housing, con cui il service provider si impegna ad ospitare in via permanente, presso i propri locali, un server, impegnandosi altresì a garantire il collegamento alla rete internet.


A differenza dell’hosting, l’utilizzatore ha già la disponibilità di un hardware e di un software e il fornitore mette per l’appunto a disposizione i propri locali, assicurando al cliente l’accesso fisico e telematico ai dati.


Le principali clausole del contratto di housing riguarderanno pertanto le modalità di accesso del cliente/utilizzatore ai locali, la durata, le garanzie e la responsabilità del fornitore per la sicurezza dei locali e il trattamento dei dati personali.


Il contratto di posizionamento del sito web risponde invece all’esigenza di migliorare il posizionamento dei contenuti web nell’elenco dei risultati restituiti dai motori di ricerca (cd. indicizzazione), al fine di accrescere il numero di visitatori del contenuto. Il service provider si impegnerà quindi ad ottimizzare la struttura del sito web e migliorarne il posizionamento nella pagina dei risultati del motore di ricerca.


Il contratto di manutenzione del sito web può avere ad oggetto sia la piattaforma software del sito web sia il contenuto del sito, anche al fine di migliorare la performance del sito, di creare un back-up e di correggere eventuali bug presenti all’interno del sito.

Da ultimo, si evidenzia che la proprietà del sito web può ovviamente essere trasferita e può esserne ceduto anche il solo godimento temporaneamente, così come anche il dominio può essere oggetto di cessione.


Questa è solo una breve guida introduttiva. E’ possibile trovare ulteriori approfondimenti su tale tipologia di contratti nell’Area Riservata del nostro sito internet.




Per qualsiasi approfondimento sul presente articolo è possibile contattarci all'indirizzo email info@cplegalstudio.com o tramite il modulo di contatti.

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