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Concordato preventivo: verifica del giudice sulla realizzabilità economica

Con l'Ordinanza del 13 marzo 2020 n. 7158 la Cassazione ha affermato che la valutazione sulla realizzabilità economica del piano concordatario rientra tra le valutazioni che deve svolgere il tribunale per l'ammissibilità del piano. "In tema di concordato preventivo il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi". La Cassazione ha in questo modo seguito l'orientamento confermato anche dalla precedente pronuncia del 7 aprile 2017 n. 9061.


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