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COVID-19: fino al 30 giugno improcedibili i ricorsi per la dichiarazione di fallimento

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" prevede all'art. 10 anche disposizioni temporanee in materia di ricorsi per la dichiarazione di fallimento. Tutti i ricorsi finalizzati alla dichiarazione di fallimento e all'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza presentati dal 9 marzo al 30 giugno 2020 sono infatti improcedibili. Tale disposizione non si applica alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell’impresa. Si specifica inoltre che "quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267", con la conseguenza che il periodo di sospensione 09.03.20 - 30.06.20 non si calcola nel conteggio dell’anno decorrente dalla cancellazione del Registro imprese per la dichiarazione di fallimento né nel conteggio dei termini utili per la presentazione delle revocatorie.



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