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Investimento in titoli: violazione degli obblighi informativi della Banca intermediaria

Tribunale di Vicenza - I Sez. Civile - Sentenza n. 377 del 15 febbraio 2021


Con la citata sentenza, il Tribunale di Vicenza applica e conferma il rigoroso orientamento circa gli obblighi informativi della banca in qualità di intermediario negli investimenti del cliente, con la conseguenza che la violazione di tali obblighi può portare addirittura alla risoluzione degli ordini di acquisto.



La sentenza ricorda che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello secondo cui, in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del D. Lgs. n. 58/1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob n. 11522/1998 sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro, sia dopo la sua conclusione.


Esempi di obblighi che sorgono nella prima fase sono: consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. Nella seconda fase invece rientrano l'obbligo di informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, l'obbligo di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e gli obblighi correlati alle situazioni di conflitto di interessi.


Tali obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, "assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore" (v. Cass. n. 15936/2018).


In altri termini, in materia di servizi di investimento mobiliare, "l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento" (cfr. anche Cass, n. 20617/2017; Cass., n. 18121/2020).


Nello specifico, il tribunale vicentino afferma che "il fatto di aver sottoposto ad una persona con una propensione al rischio media, quindi con <<accettazione di moderate oscillazioni negative del valore del capitale investito>>, obbligazioni di un paese a rating BBB+ (in discesa) con tale carente set informativo non può far ritenere integrati gli obblighi di <<dettagliata informazione preventiva>> gravanti sull'intermediario in virtù della normativa sopra riportata".


Il tribunale inoltre ricorda che non è sufficiente per escludere la responsabilità della banca una dichiarazione con il quale il cliente afferma di aver compreso il grado di rischio degli investimenti: l'orientamento di legittimità consolidato, invero, prevede che "la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza - conseguente alle informazioni ricevute - della rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un atto obiettivo" (v. Cass. 13212/2006; 12138/2009; 23495/2010; 6142/2012).


In conclusione, il giudice afferma che la banca ha assunto con il cliente "non solo l'obbligazione di custodia e deposito dei titoli, ma anche quella di <<consulenza di base>>, quindi è da ritenersi che vi fosse un dovere della stessa di non rendersi <<spettatore passivo>> delle scelte, eventualmente errate, dell'investitore, ma di consigliarlo, e se del caso dissuaderlo, dall'acquisto, e, successivamente, nel caso, verificatosi nella fattispecie, di repentino rialzo della rischiosità dell'investimento, consigliarlo per il celere disinvestimento al fine anche di evitare la perdita del capitale investito, a fronte di un profilo di rischio medio, quindi tollerante moderate fluttuazioni del capitale investito medesimo".


Come conseguenza di tale inadempimento della banca agli obblighi informativi e di diligenza professionale, il Tribunale dichiara la risoluzione per inadempimento degli ordini di acquisto dei titoli.


Il giudice infatti ritiene che l'inadempimento della banca all'obbligo di informazione sia da qualificarsi 'inadempimento grave', tenuto conto che non ha permesso al cliente di effettuare una scelta di investimento consapevole.




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