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Leasing e imposta di bollo a carico dell’utilizzatore

Cassazione Civile, sez. V, ordinanza 16 febbraio 2021 n. 4000



Con la recentissima ordinanza in commento la Cassazione ha chiarito che nel contratto di leasing l’imposta di bollo deve essere posta a carico dell’utilizzatore e non del proprietario del bene.


L’art. 7 della Legge n. 99/2009 ha modificato l’art. 5 co. 29 del D.L. 953/1982, prevedendo che al pagamento dell’imposta di bollo “sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti”.


La questione trattata dalla Corte nella presente fattispecie consiste nello stabilire se la norma di cui all’art. 7 della L. n. 99/2009 debba essere interpretata nel senso che, in caso di locazione finanziaria, soggetto passivo della tassa sia il solo utilizzatore dell’autoveicolo concesso in leasing oppure se sussista solidarietà tra il medesimo ed il proprietario dell'autoveicolo, che rimarrebbe così coobbligato.


La Suprema Corte ricorda che con la precedente Sentenza n. 13131/2019 aveva già rilevato che “la soluzione non può che desumersi dal dato normativo”, dovendosi considerare che, dopo la previsione contenuta nell’art. 7 della Legge n. 99/2009, è intervenuta la norma di cui alla Legge 6 agosto 2015, n. 125.


L’art. 9, comma 9 bis, di quest’ultima Legge ha previsto che l’art. 7 della L. n. 99/2009 si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore, salva la responsabilità solidale del proprietario solo nella particolare ipotesi in cui questi abbia provveduto (volontariamente) al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.



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