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L'attività d'impresa svolta in forma societaria

L'attività d'impresa può essere svolta, oltre che individualmente, anche in forma collettiva mediante la costituzione di una società.


In questo caso la figura titolare del business è una persona giuridica, un soggetto distinto dalle persone fisiche (soci) che la costituiscono.


Secondo il nostro codice civile, infatti, con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili.



Lo svolgimento dell'attività mediante società è naturalmente più articolato e comporta l'iscrizione alla camera di commercio, l'attribuzione di un numero di partita IVA che identifica appunto la società e infine un sistema di tassazione diverso rispetto alla tassazione del lavoro autonomo.

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Prima di far nascere una società è opportuno mettere in atto una corretta strategia legale che consenta di capire il tipo di società più adatto alle proprie esigenze, di preventivare i costi di gestione e di contabilità e di predisporre al meglio l'atto costitutivo e lo statuto.


In estrema sintesi, le società di persone non sono ritenuti soggetti giuridici pienamente distinti dai singoli soci che ne fanno parte. Queste società quindi possano essere titolari di diritti e doveri, ma la responsabilità per i debiti contratti può trasferirsi sui soci, i quali rispondono in modo illimitato e solidale (con alcune eccezioni).


Le società di capitali invece hanno una vera e propria personalità giuridica distinta dai soci e rappresentano la forma societaria da un lato più complessa in materia di costituzione e adempimenti, ma dall'altro lato con la maggiore tutela per i soci, i quali non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti contratti dalla società.


Fanno parte della prima categoria le società semplici, le società in nome collettivo (s.n.c.) e le società in accomandita semplice (s.a.s.).


Fanno parte invece della seconda categoria le società a responsabilità limitata (s.r.l.), le società per azioni (s.p.a.) e le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).

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Una delle forme più diffuse di società di capitali, data la sua flessibilità organizzativa, è la società a responsabilità limitata (s.r.l.), che tra i requisiti necessari ha quello di un capitale sociale non inferiore a € 10.000,00.


In quanto società di capitali, la S.r.l. ha un'autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che i soci non rispondono personalmente per le obbligazioni sociali.


A differenza della S.p.a., invece, la S.r.l. ha diversi vantaggi in termini di snellezza di gestione, che possono naturalmente essere sfruttati per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa tramite una corretta impostazione di atto costitutivo e statuto societario.




Per qualsiasi approfondimento sul presente articolo è possibile contattare lo Studio all'indirizzo email info@cplegalstudio.com o tramite il modulo di contatti.

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