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Brevetto: nozioni generali

Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce a chi ha realizzato un'invenzione il diritto di poterla sfruttare e commercializzare in esclusiva in un determinato territorio e per un determinato arco di tempo.



Il Codice della Proprietà Industriale (cd. CPI - D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005) stabilisce che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal codice stesso.


Il primo beneficio del brevetto è pertanto lo sfruttamento esclusivo dell'invenzione, con la conseguente esclusione della concorrenza. Il secondo beneficio è l'utilità economica di cui l'inventore può beneficiare concedendo ad eventuali licenziatari il diritto di sfruttare l’invenzione dietro pagamento di un compenso.


L'art. 45 del CPI stabilisce che "possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale".


Le due caratteristiche principali dell’invenzione brevettabile sono pertanto la novità e l’applicazione industriale.


Per quanto attiene al requisito della novità, un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, cioè non deve essere già nota nel settore di riferimento.


Per stato della tecnica infatti si intende “tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”.


Per quanto riguarda invece il requisito dell’industrialità, il CPI stabilisce che “un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”.


Il CPI esclude specificamente dal novero delle invenzioni alcune categorie:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici

  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore

  • le presentazioni di informazioni

Non possono inoltre costituire oggetto di brevetto:

  • i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

  • le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali,

  • le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali

Con riferimento alla procedura, per ottenere un brevetto l'inventore deve depositare la domanda di brevetto al fine di farsi riconoscere come autore dell'invenzione.


La domanda di brevetto può avere ad oggetto il rilascio del brevetto per una sola invenzione e deve essere depositata, con i requisiti di cui all'art. 51 CPI, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o una Camera di Commercio.


Il diritto di essere riconosciuto autore può essere fatto valere dall’inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado, oppure, in mancanza di questi, dai genitori e dagli altri ascendenti nonché dai parenti fino al quarto grado incluso.


Ai sensi del CPI, la durata del brevetto è pari a 20 anni e non è possibile rinnovare il brevetto o prorogare la sua durata.


La domanda di brevetto naturalmente può essere depositata anche tramite l'assistenza di un professionista, al fine di evitare errori nella presentazione della domanda o problematiche future.



Questa è solo una breve guida introduttiva. E’ possibile trovare approfondimenti sul brevetto nell’Area Riservata del nostro sito internet.




Per qualsiasi ulteriore approfondimento sul presente articolo è possibile contattarci all'indirizzo email info@cplegalstudio.com o tramite il modulo contatti.

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