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Copyright e diritto d'autore

Il diritto d’autore (o copyright) è un istituto giuridico che tutela l’autore di un’opera dell’ingegno di carattere creativo e che gli consente di rivendicarne la paternità e di utilizzarla economicamente attraverso la sua riproduzione.



Tralasciando in questa sede le differenze che esistono tra il termine “diritto d’autore” e il termine “copyright” (che si riferisce in realtà ai Paesi di common law come UK e USA), possiamo di seguito esaminare brevemente la normativa italiana volta a tutelare le opere di carattere creativo e il loro autore.


Il diritto d’autore è regolamentato prevalentemente dalla storica Legge n. 633 del 22 aprile 1941Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” modificata a più riprese nel corso degli anni.


Questa legge prevede che le opere tutelate dal diritto d'autore sono “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.



In cosa consiste il diritto d’autore


La tutela riconosciuta dal diritto d’autore e dalla Legge 633/1941 ha ad oggetto, in sintesi:


- la protezione dei diritti della personalità dell’autore

- la protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere


Principalmente la normativa italiana prevede che l’autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Egli ha inoltre il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge, e in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi specifici indicati negli articoli successivi, i quali possono così riassumersi:


- diritto di riprodurre l’opera

- diritto di trascrivere l’opera

- diritto di eseguire, rappresentare o recitare l’opera in pubblico

- diritto di diffondere l’opera al pubblico

- diritto di mettere in commercio l’opera

- diritto di tradurre, elaborare, modificare, trasformare e pubblicare l’opera

- diritto di noleggiare e dare in prestito l’opera



Il riconoscimento del diritto d’autore


La normativa prevede che “il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.


Nello specifico, è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa.


Ne consegue che, secondo la normativa italiana, il riconoscimento del diritto d’autore non richiede in teoria alcuna procedura formale di riconoscimento, dato che l’autore delle opere beneficia dei diritti e delle facoltà grazie alla semplice creazione dell’opera stessa.


La questione piuttosto verte sulla dimostrazione della paternità dell’opera in caso di controversie al riguardo, con la conseguenza che è opportuno per l’autore dell’opera adottare alcuni accorgimenti formali.



La SIAE


Nello specifico, l’autore che voglia beneficiare di una maggiore tutela sulle proprie opere dell’ingegno di carattere creativo può per esempio richiedere l’iscrizione della propria opera alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).


La Legge sul diritto d’autore infatti ha affidato alla SIAE il compito di svolgere l’attività di intermediazione in materia di diritto d’autore, suddividendo le opere nelle seguenti sezioni:


- Musica

- Cinema

- DOR (drammatica ed opere radiotelevisive) e Lirica

- OLAF (opere letterarie ed arti figurative)



La licenza d’uso


La licenza d’uso è il negozio giuridico che consente all’autore dell’opera di concedere a terzi l’uso e lo sfruttamento dell’opera da lui creata.


Tramite la licenza d’uso, pertanto, il licenziatario non diventa il titolare dei diritti sull’opera, ma può fruirne sulla base dell’autorizzazione concessa dal licenziante e nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste dal contratto.



La durata del diritto d'autore


La legge sul diritto d’autore prevede che i diritti di utilizzazione economica dell’opera protetta abbiano una durata pari a tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.


Differente disciplina è quella relativa ai diritti morali legati al rispetto dell’onore e della reputazione dell’autore, che invece sono perpetui, indisponibili ed inalienabili.



Questa è solo una breve guida introduttiva. E’ possibile trovare approfondimenti sul diritto d'autore e sul copyright nell’Area Riservata del nostro sito internet.



Per qualsiasi ulteriore approfondimento sul presente articolo è possibile contattarci all'indirizzo email info@cplegalstudio.com o tramite il modulo contatti.

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