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COVID-19: principio della continuità nel bilancio di esercizio

Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", all'art. 7 prevede disposizioni in tema di principi di redazione del bilancio di società: "1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati." E' necessario al riguardo ricordare come l’art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c. disponga che, nella redazione del bilancio, la società debba valutare la propria capacità di continuare a costituire un complesso economico destinato alla produzione di reddito per il futuro. Nel caso in cui vengano riscontrate incertezze in merito a tale capacità, la società deve fornire nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio e alle incertezze e quindi anche ai piani aziendali previsti per far fronte ad essi. La disposizione emergenziale contenuta nell'art. 7 del D.L. 23/2020 permette quindi di continuare ad effettuare le valutazioni delle voci del bilancio con i criteri di normale funzionamento, non considerando quanto avvenuto dopo il 23.02.20, distinguendo quindi le imprese con problemi già precedenti al 23.02.20 dalle imprese sane che soltanto a causa dell'emergenza potrebbero riscontrare problemi di continuità. In altri termini, le imprese sane fino alla data del 23.02.20 nei bilanci relativi all’esercizio 2020 potranno continuare ad effettuare le valutazioni nella prospettiva della continuità ai sensi dell’articolo 2423-bis c.c., ignorando pertanto quanto accaduto dopo il 23.02.20.



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