Decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso: non necessaria la previa messa in mora
- Newsletter
- 13 apr 2021
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 30 giu 2023
Tribunale di Roma, sentenza 5 febbraio 2021 n. 2053
Per la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino moroso non è necessario procedere preventivamente mediante diffida o messa in mora.
E' quanto ribadito recentemente dal Tribunale di Roma, il quale ha confermato che per la concessione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è necessaria e sufficiente l'approvazione del piano di riparto delle spese condominiali da parte dell'assemblea.
Nello specifico il giudice romano afferma che "nessun previo adempimento formale è imposto all'amministratore di condominio per il recupero del credito per oneri condominiali non corrisposti in base allo stato di riparto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.".
L'amministratore infatti, in adempimento del proprio mandato, è addirittura obbligato ad agire per il recupero del credito, anche senza una delibera autorizzativa in tal senso.
Il Tribunale ricorda in questo modo come la messa in mora non sia obbligatoria nel caso di obbligazioni con un preciso termine di scadenza e allo stesso tempo osserva che le delibere dell'assemblea condominiale sono vincolanti ed efficaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1137 c.c..
Di conseguenza, una volta approvata e ripartita la spesa, il condomino è obbligato al pagamento della propria quota in quanto "le delibere costituiscono valido titolo di credito per la concessione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c., potendo solo l'annullamento o la declaratoria di nullità delle stesse, a seguito di ricorso ex art.1137 c.c., far cessare tale obbligo" (v. anche Cass. Civ. n. 7741/17).
留言