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Violazione del consenso informato: il paziente deve provare che avrebbe rifiutato l'intervento

Cassazione civile sez. III, 07/10/2021, n. 27268


Con la sentenza in commento, la Cassazione rimarca alcuni principi in tema di consenso informato del paziente e di danno alla libertà di autodeterminazione che può derivare per l’appunto dalla mancata informazione del paziente.

Prima di analizzare la pronuncia, occorre compiere una breve premessa e rammentare che con la Legge n. 219/2017Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, il legislatore ha disciplinato espressamente il diritto del paziente a esprimere il proprio consenso alla prestazione medico-sanitaria, recependo così i principi già formulati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

In particolare, l’art. 1, terzo comma, della Legge n. 219/2017 prevede che: “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole”.

Il trattamento terapeutico può quindi considerarsi lecito soltanto ove preceduto dalla corretta informazione del paziente.

In base alla Legge n. 219/2017, l’obbligo di acquisire il consenso del paziente grava sia sul sanitario, sia sulla struttura (cfr. art. 1, comma 9°, Legge n. 219/2017).

Ciò chiarito, analizziamo i principi ribaditi dalla Cassazione in tema di consenso informato.

Innanzitutto, la sentenza ribadisce che quando il consenso non sia acquisito correttamente possono verificarsi due distinti danni: il danno al diritto all’autodeterminazione e il danno al diritto alla salute (ex multis Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28985, San Martino 2019).

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte precisa tuttavia che, seppure si tratti di voci di danno autonome, “in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente - che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto - non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno; è possibile, invece, che anche l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose”.

Qualora infatti il paziente provi di non essere stato correttamente informato e, inoltre, che se fosse stato informato avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento chirurgico, si verifica anche un danno al diritto alla salute in virtù delle conseguenze invalidanti dell’intervento.

In secondo luogo, la Cassazione ribadisce che grava sul paziente-danneggiato l’onere di provare “il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico.

Non è quindi sufficiente che il paziente affermi di non essere stato informato, ma lo stesso deve provare che avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento (nello stesso senso, si veda, ex multis, Cass. civ., sez. III, Ord. 26 maggio 2020 n. 9887; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985; contra Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16503).

In merito a tale onere probatorio, la sentenza in commento specifica, da ultimo, che: “la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione.”

***

MASSIMA

Nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto; nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.

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