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Contratto di fideiussione omnibus: nullità delle clausole contrarie alla normativa antitrust

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994



Come è noto, nel 2002 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha redatto uno schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (cd. fideiussione omnibus).


La Banca d’Italia ha tuttavia evidenziato che tale schema contenesse clausole restrittive della concorrenza. In particolare:


- Art. 2 (clausola di reviviscenza): il fideiussore deve rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;


- Art. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.): i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato;


- Art. 8 (clausola di sopravvivenza): qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.


La Banca d’Italia di conseguenza, con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005, dichiarava le predette clausole dello schema ABI contrarie alla normativa antitrust.


Le Sezioni Unite della Cassazione si sono recentemente pronunciate sulla sorte del contratto (cd. "a valle") stipulato tra banca e cliente laddove riproduca le clausole contrarie alla disciplina antitrust contenute nello schema ABI.


Tra i diversi indirizzi giurisprudenziali e dottrinali in merito alle tutele riconoscibili al cliente-fideiussore, le Sezioni Unite ritengono di aderire alla tesi della nullità parziale del contratto.


La Corte spiega che la ratio dell’art. 2 c. 2 lett. a) Legge Antitrust consiste nel creare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori. Il destinatario, quindi, è legittimato ad esperire sia la tutela reale che la tutela risarcitoria. Inoltre, l’art. 2 c. 3 legge cit. commina la nullità delle intese vietate ad ogni effetto, con ciò facendo riferimento anche ai contratti che realizzano l’intesa vietata.


In sintesi, pertanto, per le Sezioni Unite, nel caso di specie devono ritenersi operanti a vantaggio del cliente sia la tutela risarcitoria sia la tutela reale, che consiste nella nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione.

La nullità parziale del resto è preferibile perché garantisce il principio della conservazione del negozio, tutelando tra l'altro entrambe le parti: sia il cliente che beneficia dell’espunzione delle clausole vietate, sia la banca che mantiene in vita la garanzia fideiussoria.


La Corte arriva a tale conclusione applicando l’art. 1419 c.c., secondo cui la nullità della singola clausola non colpisce l’intero contratto se tale clausola è scindibile dal resto del negozio, aprendo tuttavia ad un diverso scenario (e quindi alla nullità dell'intero contratto) nel caso in cui emerga che il cliente non avrebbe concluso il contratto senza quella determinata clausola colpita da nullità.


In conclusione, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite è il seguente:


"I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"

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