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Fideiussione sottoscritta dall'amministratore di società in base all'oggetto sociale

Cassazione Civile, Sez. Terza, Sentenza 8 luglio 2020 n. 14254


L'art. 2298 c.c. stabilisce che "l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura".


Nel caso di specie, riguardante la fideiussione sottoscritta dall'amministratore di una società di persone, il ricorrente contestava che la decisione di merito si ponesse in contrasto con l'orientamento prevalente della Cassazione, secondo il quale “ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società all'oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta od indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale stesso, inteso come la specificità economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo proprio dell'ente, mentre non è sufficiente il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere” (Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 2016, n. 25409).


La Cassazione, con la sentenza oggi in commento, supera tale orientamento, affermando che si deve "considerare rilevante il dato oggettivo della previsione dell'atto nell'oggetto sociale, senza suggerire la necessità di un accertamento caso per caso della sua effettiva strumentalità rispetto a tale oggetto".


Nell'ottica di un bilanciamento fra le ragioni della società e quelle dell'affidamento dei terzi, infatti, tale norma riconosce rilievo preminente al "dato della formale indicazione dell'atto nell'oggetto sociale", senza rimandare ad una verifica in concreto della strumentalità, mediante un accertamento che sarebbe decisamente arduo per il terzo e che introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia di singoli atti, pur astrattamente previsti nell'oggetto sociale.


In punto di onere della prova, inoltre, la Cassazione precisa "sempre nell'ottica dell'equo bilanciamento sopra indicato, che, a fronte di un'espressa previsione statutaria che contempli un atto fra quelli consentiti a chi abbia la rappresentanza di una società di persone, non dovrà essere il terzo a dimostrare l'effettiva pertinenza dell'atto all'oggetto sociale, ma potrà essere la società a provare - con onere a suo carico - che, a prescindere dalla formale previsione, l'atto compiuto è estraneo all'oggetto sociale".


In conclusione, secondo la Cassazione, l'amministratore di una società di persone ai sensi dell'art. 2298 c.c. può sottoscrivere una fideiussione se nell'oggetto sociale è prevista la possibilità di rilascio di garanzie in favore di terzi, non essendo necessario verificare la strumentalità della stessa rispetto all'oggetto sociale.


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