L'estinzione del giudizio di opposizione rende inoppugnabile il decreto ingiuntivo
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- 24 giu 2020
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Aggiornamento: 30 giu 2023
Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza 12 marzo 2020 n. 7107
"Nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo - così da rendere il medesimo «titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo fallimentare» - dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello."
La Suprema Corte prosegue quindi il recente filone giurisprudenziale di cui alla pronuncia del 20 aprile 2018 n. 9933, che fa leva sul «combinato disposto degli artt. 653 e 308 cod. proc. civ.».
La Cassazione spiega che l'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica che dichiara l'estinzione del processo è assimilabile alla sentenza del tribunale che in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308 co. 2 c.p.c. respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore.
Tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello.
In assenza di comunicazioni, pertanto, l'ordinanza di estinzione del processo di opposizione diviene definitiva decorso il termine di sei mesi dalla sua pronuncia.
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