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La Cassazione sull'abuso degli strumenti processuali

Cassazione civile, sez. VI, 24 Aprile 2020 n. 8151


Recente intervento della Cassazione in tema di abuso degli strumenti processuali in tema di esecuzione forzata.


Il panorama in materia vede la giurisprudenza di legittimità ritenere in maniera abbastanza uniforme che il frazionamento del credito in giudizio senza una necessità effettiva costituisca abuso degli strumenti processuali.


Con la recente sentenza del 24 aprile la Cassazione ha precisato al riguardo che "non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso".


La Cassazione specifica che nel caso di specie il creditore ha agito separatamente nei confronti di due debitori solidali, difettando quindi l'identità soggettiva dell'esecutato.


Diversamente ragionando, si finirebbe con l'introdurre un beneficium excussionis in favore del secondo debitore solidale, non previsto dalla legge, e che si porrebbe in contrasto con la natura stessa dell'obbligazione solidale dal lato passivo.

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