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Le novità al Codice della Proprietà Industriale introdotte dalla Legge n. 102/2023

La Legge 24 luglio 2023 n. 102 ha introdotto novità al Codice della Proprietà Industriale con particolare riferimento alla coesistenza tra brevetto italiano ed europeo e alle invenzioni realizzate per conto di Atenei o Enti di ricerca.


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In data 8 agosto 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 102 del 24 luglio 2023, che modifica il D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).


Le modifiche apportate dalla recente legge rispondono agli obiettivi di rafforzamento della competitività del nostro Paese e della protezione della proprietà industriale, nonché di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure.


Di seguito le novità più importanti introdotte dalla Legge n. 102/2023.


Coesistenza tra brevetto europeo e brevetto italiano: attraverso la modifica dell’art. 59 CPI, esiste adesso la possibilità che sulla medesima invenzione possano legittimamente coesistere un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario. Questa modifica ha un impatto significativo nel caso in cui sia necessario tutelare il brevetto in sede giudiziaria, visto che la riforma consente una tutela sia a livello nazionale che europeo.


Invenzioni realizzate per conto di Atenei o Enti di ricerca: la riforma, attraverso la modifica dell’art. 65 CPI, cambia la disciplina relativa alla titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro con un’Università o una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, che adesso saranno normalmente i titolari dei diritti derivanti dall’invenzione se quest’ultima è realizzata da un ricercatore in esecuzione di un contratto, rapporto di lavoro o di impiego anche a tempo determinato.


Indicazioni geografiche e denominazioni di origine: la riforma rafforza la tutela di tali indicazioni e denominazioni, modificando l’art. 14 co. 1 lett. b) CPI e vietando espressamente la registrazione come marchio di impresa dei segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’Unione europea.


Protezione temporanea dei disegni e modelli nelle fiere: attraverso l’introduzione dell’art. 34-bis CPI, la riforma introduce una protezione temporanea dei disegni e modelli esposti nelle fiere, consentendo così di ottenere questo tipo di protezione per i disegni o i modelli che figurano in un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.


Sequestri per contraffazioni esposte in fiere: attraverso l’abrogazione dell’art. 129 co. 3 CPI, la riforma consente la possibilità di effettuare sequestri sui prodotti contraffatti esposti nelle fiere, esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute nello Stato o in transito da o per la medesime.

 

Altre modifiche: la riforma infine presenta altre modifiche, come la previsione che il pagamento della tassa per il deposito della domanda di brevetto possa essere differito fino a un mese dopo il deposito, l’eliminazione dell’obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte delle Camere di Commercio all’UIBM e infine anche modifiche procedurali in relazione al ricorso avverso i provvedimenti dell’UIBM e al procedimento di nullità e decadenza dei marchi.

 

 

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