Opposizione a decreto ingiuntivo: sindacato su nullità e annullabilità della delibera condominiale
- Newsletter
- 21 apr 2021
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 30 giu 2023
Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza 14 aprile 2021, n. 9839
Nei casi in cui la delibera assembleare non venga impugnata su iniziativa del condomino dissenziente e quest'ultimo abbia nel frattempo ricevuto un decreto ingiuntivo, si è da tempo posta la questione sulla possibilità del giudice dell'opposizione di sindacare su nullità o annullabilità della medesima delibera.
Può quindi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo estendere il proprio oggetto all'esame delle questioni relative all'invalidità di una deliberazione condominiale?
La Cassazione negli ultimi anni si è espressa in modo non uniforme e pertanto, con la Sentenza n. 9839/21, le Sezioni Unite hanno finalmente chiarito la questione.
Alle Sezioni Unite nello specifico viene posto il seguente quesito:
"se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi per le spese condominiali, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., il giudice possa sindacare le eventuali ragioni di nullità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui è fondata l'ingiunzione di pagamento ovvero se, invece, la delibazione della nullità della deliberazione debba essere riservata al giudice davanti al quale la medesima sia stata impugnata in via immediata nelle forme di cui all'art. 1137 cod. civ.".
Secondo le Sezioni Unite, diverse ragioni inducono a riconoscere al giudice dell'opposizione il potere di sindacare non solo l'eventuale nullità della deliberazione assembleare, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge.
Va osservato infatti che, secondo i principi generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione.
Al giudice dell'opposizione, quindi, deve riconoscersi non solo il potere di sindacare la nullità, che, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto, ma deve riconoscersi anche il potere di decidere sull'eventuale annullabilità della delibera medesima.
Si rileva al riguardo, infatti, che l'art. 1137, co. 2, c.c., nel prevedere le modalità e i termini per chiedere l'annullamento delle delibere all'autorità giudiziaria, non prevede alcuna riserva dell'esercizio dell'azione di annullamento ad un apposito autonomo giudizio a ciò destinato.
Di conseguenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente può proporre domanda riconvenzionale, anche deducendo un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, e può, con tale domanda, esercitare l'azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 1137, co. 2, c.c..
La domanda riconvenzionale in tal caso andrà proposta, a pena di decadenza, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite specificano altresì che l'annullabilità della deliberazione non può essere dedotta in via di eccezione, ma solo in via di azione, quindi tramite domanda riconvenzionale.
Da un punto di vista processuale, infatti, l'eccezione ha il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui ed ottenerne il rigetto nei confronti di chi la propone: di conseguenza non può prestarsi all'impugnativa di una deliberazione assembleare, dato che quest'ultima è per definizione un negozio giuridico con validità erga omnes (nei confronti di tutti i condomini, ai sensi dell'art. 1137, co. 1, c.c.).
La Corte, in conclusione, enuncia i seguenti principi di diritto:
- "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione";
- "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice".
Comentarios