Piano di ammortamento alla francese e capitalizzazione composta degli interessi
- avv. Claudio Patti
- 3 mar 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 30 giu 2023
Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile, Sentenza n. 2188/21 del 08.02.2021
Il Tribunale di Roma ha recentemente affrontato il tema della capitalizzazione composta degli interessi come formula finanziaria per il calcolo del piano di ammortamento alla francese, analizzando nel dettaglio le questioni relative alla trasparenza bancaria nell’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e al rilievo dell’eventuale costo occulto a carico del mutuatario.
Nella causa in oggetto, una delle censure mosse dal mutuatario, attore in giudizio contro la banca, riguardava l'utilizzo postumo di un piano di ammortamento alla francese a rata costante calcolata in regime finanziario composto anziché in regime finanziario semplice, senza alcuna previsione contrattuale al riguardo.
Su tale presupposto l’attore ha contestato l'indebita applicazione di interessi anatocistici e in ogni caso il superamento della soglia di usura.
Preliminarmente, in linea generale, si ricorda che, nel caso in cui il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre, nel caso in cui sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare.
A parere del tribunale, la scelta per l'applicazione di un tasso composto pone quindi innanzitutto il problema della necessità di un'espressa approvazione, da parte del mutuatario, di tale regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice.
Altro problema si pone con riferimento alla normativa sulla trasparenza bancaria, dato che non dichiarando espressamente tale regime nel contratto si finisce per negare al mutuatario l'effettiva conoscenza del meccanismo di applicazione degli interessi.
Il Tribunale si esprime ritenendo necessaria l'espressa indicazione di tale meccanismo all'interno del contratto e affermando che “la capziosa sostituzione della legge dell’interesse semplice con quella dell’interesse composto nel calcolo delle rate di un ammortamento alla francese - circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato - potrebbe comportare - inoltre - in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell’articolo 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Per quanto attiene alla rilevanza della presenza in contratto di una capitalizzazione composta, infine, il tribunale sostiene che “il maggior onere a titolo di interessi riconducibile ad un piano di ammortamento (alla francese) redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta, pone l’ulteriore problema del computo di tale “costo occulto” nel calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), da confrontare con il tasso soglia usurario (TSU) introdotto dalla legge n. 108/2008, ai fini della verifica dell’usurarietà dei tassi pattuiti”.
Pertanto, nel caso in cui a seguito di tale maggiore onere sia accertata l’usurarietà del TEG concordato nel contratto di finanziamento, conseguentemente va dichiarata, ai sensi dell’art. 1815 co. 2 c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi.
Su questo argomento, vedi anche: Opposizione a decreto ingiuntivo: modalità e termini
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