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Startup Innovativa e fallimento

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1587/2024, è intervenuta per chiarire le situazioni in cui è previsto il fallimento di una Startup Innovativa che perde i requisiti per essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese.


Startup Innovativa


L’art. 31 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modifiche dalla Legge n. 221/2012) prevede che la Startup Innovativa non è soggetta alle procedure concorsuali, ad esclusione di quelle previste dal capo II dalla Legge 27 Gennaio 2012 n. 3.


In base a tale normativa, pertanto, in caso di insolvenza, non potrebbe essere dichiarato il fallimento della Startup Innovativa.


Tuttavia, il regime di favore previsto dal citato art. 31 è pur sempre subordinato alla verifica da parte del Giudice dell’effettivo possesso dei requisiti da parte della Startup Innovativa.


Con l’Ordinanza n. 21152/2022, la Cassazione aveva infatti affermato che l’iscrizione di una società, quale Startup Innovativa, nella sezione speciale del Registro delle imprese, non preclude la verifica da parte dei Giudici dell’effettivo possesso di tali requisiti medesimi in sede prefallimentare.


D’altra parte l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese avviene a seguito di autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali della Startup Innovativa, e alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall’art. 25 del Decreto Legge n. 179/2012.


In ogni caso, il regime di favore previsto dal citato art. 31 è anche circoscritto in modo tassativo nel tempo ai soli cinque anni successivi alla data di costituzione della Startup.


Con un’altra recente ordinanza, la n. 23980/2022, la Cassazione aveva poi specificato, infatti, che tale termine non decorre dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante, ma, per l’appunto, dalla data di effettiva costituzione della Startup.


Tuttavia, la norma non chiarisce espressamente se, allo scadere dei cinque anni, l’esenzione di cui all’art. 31 venga automaticamente meno, oppure se sia posticipata al momento in cui avviene la cancellazione della Startup Innovativa dalla sezione speciale del Registro.


Proprio su questo aspetto controverso, si è pronunciata la Cassazione con una recentissima ordinanza (Cass. civ. Sez. I, 16/01/2024, n. 1587), chiarendo che la cessazione del favor di cui all’art. 31 avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge.


Nel caso concreto, una Startup Innovativa, dichiarata fallita dalla Corte d’appello di Milano, aveva proposto  ricorso per cassazione avverso la sentenza di fallimento, sostenendo che la perdita dei requisiti decorresse invece dalla scadenza del termine di sessanta giorni per gli adempimenti delle formalità amministrative di cancellazione della Startup Innovativa dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, o, in alternativa, dalla data in cui la cancellazione venga effettivamente effettuata da parte dell’ufficio del Registro.


La Cassazione tuttavia non ritiene tuttavia opportuno condizionare la cessazione del regime di favor agli adempimenti amministrativi relativi alla cancellazione e, pertanto, ritiene che la perdita dei requisiti o il decorso del termine di cinque anni comporti automaticamente l’assoggettabilità al fallimento.




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