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Agevolazioni finanziarie per le Startup: l’equity crowdfunding

L’equity crowdfunding (letteralmente “raccolta di fondi dalla folla”) è una modalità agevolata di finanziamento o di raccolta fondi di tipo collettivo, realizzata tramite portali online e destinata a favorire lo sviluppo di una Startup o di un determinato progetto.



Tutte le Startup Innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese possono accedere all’equity crowdfunding, grazie alla recente normativa introdotta con il noto D.L. n. 179/2012.


L'Italia infatti è stato il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa all’equity crowdfunding, mentre nella maggior parte degli altri Paesi questo strumento non è stato regolamentato e pertanto ricade nell'ambito di applicazione di discipline già esistenti.


La ratio della normativa italiana sull’equity crowdfunding è quella di favorire lo sviluppo delle Startup Innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.


Tramite questo meccanismo gli investitori (business angel, seed capital, venture capital) possono assumere le informazioni necessarie per decidere se investire in strumenti finanziari emessi da Startup Innovative consultando i portali online che si occupano di equity crowdfunding.


Questi portali forniscono agli investitori le informazioni sulle società e sulle offerte attraverso apposite schede che possono essere presentate anche con strumenti multimediali tramite immagini, video o presentazioni (cd. “pitch”).


Il D.L. 179/2012 all’art. 30 prevede alcune utili definizioni:


  • Portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative: una piattaforma online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle Startup Innovative;

  • Gestore di portali per la raccolta di capitali per Startup Innovative: soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le Startup Innovative ed è iscritto nell’apposito registro tenuto dalla Consob, l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari.

La normativa italiana pertanto prevede che l’attività di gestione dei portali per la raccolta di capitali è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento, nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento.


In altre parole, i gestori iscritti nel registro diversi dalle banche e dalle imprese di investimento non possono detenere somme di denaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, ma sono obbligati a trasmetterli esclusivamente a banche o imprese di investimento.


Questa è solo una breve guida introduttiva. E’ possibile trovare approfondimenti sull'equity crowdfunding nell’Area Riservata del nostro sito internet.




Per qualsiasi ulteriore approfondimento sul presente articolo è possibile contattarci all'indirizzo email info@cplegalstudio.com o tramite il modulo contatti.

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