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Startup: i requisiti che identificano il carattere innovativo dell'impresa

Per essere qualificata come Startup Innovativa, un’impresa, oltre a tutti i requisiti cumulativi previsti dalla normativa, deve possedere anche almeno uno tra quei requisiti alternativi che identificano il carattere innovativo dell’attività.



L’art. 25 del D.L. n. 179/2012 (cd. “Decreto Crescita 2.0”) convertito con Legge n. 221/2012 prevede infatti che l’impresa debba possedere almeno uno dei tre requisiti alternativi che spiegheremo in questo articolo e che hanno ad oggetto:


1) le spese in ricerca e sviluppo

2) dipendenti o collaboratori qualificati

3) titolarità di brevetti o diritti



SPESE IN RICERCA E SVILUPPO


Per essere considerata Startup Innovativa sulla scorta di tale requisito, l’impresa deve sostenere spese in ricerca e sviluppo per un valore pari ad almeno il 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione dell’impresa.


Al riguardo, la normativa specifica che:

  1. sono escluse da questa categoria le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili;

  2. in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, rientrano in questa categoria:

    • le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (es. sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan);

    • le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;

    • i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;

    • le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

Le spese in ricerca e sviluppo devono risultare dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte nella Nota Integrativa. Si specifica in realtà che, nel caso in cui una Startup Innovativa presenti il bilancio con le modalità semplificate previste dal D.Lgs. 139/2015, essa è esonerata dall’obbligo di predisporre la Nota Integrativa e quindi può riportare le spese in oggetto in calce allo Stato Patrimoniale, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere n. 50195/2017.

In assenza di bilancio nel primo anno di vita, l’effettuazione delle spese in ricerca e sviluppo è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Startup.



DIPENDENTI O COLLABORATORI QUALIFICATI


Per essere considerata Startup Innovativa sulla scorta di tale requisito, l’impresa deve impiegare, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, personale qualificato nei seguenti termini alternativi:

  • Almeno 1/3 della forza lavoro complessiva (calcolata per teste) deve essere costituito da personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

  • Almeno 2/3 della forza lavoro complessiva (calcolata per teste) deve essere costituito da personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualsiasi lavoratore che percepisca un reddito di lavoro dipendente ovvero un reddito a questo assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito in questione.

In particolare, ai fini del calcolo della forza lavoro, rilevano anche i soci amministratori, purché siano anche soci lavoratori ossia purché abbiano un impiego retribuito nella società a qualunque titolo, diverso da quello organico, nonché gli stagisti, purché retribuiti (cfr. Ag. Entrate, Ris. n. 87/2014).



TITOLARITA’ DI BREVETTI O DIRITTI


Per essere considerata Startup Innovativa sulla scorta di tale requisito, l’impresa deve essere, in via alternativa:

  • titolare/depositaria/licenziataria di almeno una privativa industriale (brevetto) relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;

  • titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario (software) registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

La normativa specifica che tali privative debbano essere direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività dell’impresa.




Questa è solo una breve guida introduttiva. E’ possibile trovare approfondimenti sui requisiti di una Startup nell’Area Riservata del nostro sito internet.



Per qualsiasi ulteriore approfondimento sul presente articolo è possibile contattarci all'indirizzo email info@cplegalstudio.com o tramite il modulo contatti.

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