Cassazione, I Sez. Civile, sentenza 17 aprile 2020 n. 7920 Nel contesto di una fusione per incorporazione, gli azionisti hanno diritto ad ottenere un determinato numero di azioni della nuova società derivante dalla fusione. E' opportuno pertanto calcolare il rapporto di concambio, determinando la quantità di azioni che l'incorporante deve riconoscere ai soci dell'incorporata in cambio delle precedenti azioni. Al riguardo, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, osservando innanzitutto in termini generali che il rapporto di cambio dipende dalla discrezionalità tecnica degli amministratori, essendo influenzato non solo da valutazioni di carattere economico, ma anche da fattori diversi: esso pertanto non è desumibile univocamente dal rapporto matematico intercorrente tra le unità patrimoniali facenti capo alle due società.
La Suprema Corte aggiunge poi come sia possibile attribuire valori differenti alle diverse categorie di azioni emesse dalla società incorporata. Il valore delle azioni può essere calcolato in relazione ai diritti patrimoniali e amministrativi che queste racchiudono e tali diritti sono descritti dal regime giuridico differenziato pertinente ad ogni categoria dei titoli. Il valore delle azioni dipende infatti da un apprezzamento che investe "nella loro complessità i diritti che esse conferiscono: tali diritti non sono soltanto quelli [...] di natura patrimoniale (aventi ad oggetto gli utili e la quota di liquidazione: art. 2350 c.c.), ma anche quelli inerenti all'amministrazione della società (e in particolare, per l'appunto, il diritto di voto: art. 2351 c.c.)".
La Corte ricorda che le azioni di risparmio attribuiscono speciali vantaggi in sede di distribuzione del dividendo, ma, a differenza delle azioni ordinarie, non assegnano ai loro possessori il diritto di voto. Di conseguenza "una diversificazione del valore dei titoli appartenenti alle due categorie trova piena giustificazione".
"Benché, dunque, non possa escludersi, a priori, che le azioni ordinarie e le azioni di risparmio della società incorporata possano presentare, in concreto, il medesimo rapporto di cambio con le azioni ordinarie dell'incorporante, è certo che alla definizione del concambio non possa pervenirsi senza considerare le differenze tra le due categorie di azioni dell'incorporata, pena l'inaccettabile equiparazione, nel trattamento giuridico, di diritti di partecipazione che sono differenti". Il principio generale enunciato dalla Cassazione è pertanto il seguente:
"Nel caso di fusione per incorporazione, il rapporto di cambio tra azioni di risparmio della società incorporata e azioni ordinarie della società incorporante deve calcolarsi tenendo conto che il valore delle prime non è necessariamente coincidente con quello delle azioni ordinarie della stessa incorporata, giacché il valore delle azioni di risparmio, che può essere desunto dalle quotazioni di mercato dei titoli, è funzione dei diritti, non solo di natura patrimoniale, ma anche di natura amministrativa, conferiti dalle azioni in questione".
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