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La Tobin Tax non viola il Trattato UE

L’investimento in titoli disciplinati dal diritto italiano è in sostanza meno vantaggioso rispetto all’investimento in titoli esteri, a causa dell'imposta italiana sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin Tax) prevista dall'art. 1, co. 492, della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).

Questa circostanza costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali nell'Unione Europea?

La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 30.04.20 nella causa C-565/18 risponde negativamente, confermando la legittimità dell'imposta italiana dovuta da ciascuna delle parti nel contesto di operazioni relative a strumenti finanziari derivati basati su azioni emesse da società con sede in Italia o titoli rappresentativi di tali azioni.

Nonostante la legittimità dell'imposta nel contesto del diritto europeo, è indiscusso tuttavia che essa penalizzi sui mercati finanziari mondiali non solo le compravendite di azioni di società italiane, ma anche gli investimenti finanziari in derivati basati su azioni italiane.


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