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Marchio forte e marchio debole a confronto: differenze e tutela

  • Immagine del redattore: avv. Ilaria Oberto Tarena
    avv. Ilaria Oberto Tarena
  • 9 ott 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

In base alla sua capacità distintiva, il marchio può distinguersi in marchio forte e marchio debole, con conseguenti differenze in ordine all'intensità della relativa tutela.


marchio forte o debole


Tra le caratteristiche che il marchio deve avere per essere registrato (leggi il post Marchio: cos'è e come registrarlo) vi è anche la capacità distintiva.


Il marchio deve infatti essere in grado di identificare un bene, un servizio, un’impresa, anche al fine di differenziarlo da quelli concorrenti.


L’art. 13, primo comma del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005) prevede infatti che “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

  • a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

  • b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.


Il requisito della capacità distintiva ha lo scopo di impedire che, con la registrazione di un marchio meramente descrittivo, si venga a costituire un monopolio sullo stesso prodotto o servizio contraddistinto, impedendo così a qualsiasi altro produttore di quel bene o di quel servizio di utilizzare quella terminologia.


Il marchio può essere “forte” oppure “debole”, proprio a seconda della sua capacità distintiva.


Può essere definito “marchio forte” il marchio che è il risultato di originalità e fantasia e se i singoli segni che lo compongono, o uno di essi o la loro combinazione, hanno un particolare carattere distintivo.


Si definisce invece “marchio debole” il marchio che ha bassa capacità distintiva, poiché si limita a descrivere la natura o la qualità del prodotto o del servizio, oppure si basa su parole di comune diffusione.


La forza o la debolezza del marchio ha conseguenze in merito all’intensità della tutela che il marchio può avere.


Infatti, secondo la giurisprudenza italiana e comunitaria, il marchio forte è tutelato da tutte le modificazioni, seppure rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo.


Diversamente, se il marchio è debole, la tutela è meno rigorosa: anche lievi modifiche o aggiunte possono essere reputate legittime e non comportano contraffazione e/o confondibilità.



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