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Revoca amministratore di Società per Azioni: la giusta causa deve essere indicata nella delibera

Cassazione Civile, Sez. I, 06/10/2020, n.21495


Recentemente la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla legittimità della revoca degli amministratori di società di capitali.


In base all’art. 2383, terzo comma, c.c. gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. La revoca deve però avvenire con giusta causa, altrimenti l’amministratore ha diritto al risarcimento dei danni.


La società è quindi investita di una forma di autotutela privata: lo scioglimento del rapporto gestorio si verifica in virtù della delibera assembleare. Il controllo di legittimità della delibera è effettuato dal Giudice in un secondo momento se l’amministratore agisce in giudizio per il risarcimento del danno lamentando la mancanza della giusta causa.


Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato: “Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori(nello stesso senso si vedano anche Cass. 23557/2008; Cass. 2037/2018).


Secondo la Cassazione, la giusta causa deve essere indicata nella delibera assembleare. La società non può quindi giustificare a posteriori la revoca se non l’abbia fatto quando ha adottato la delibera, né può addurre ulteriori ragioni.



Ma cosa si intende per giusta causa?


Anche su tale aspetto, la Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi chiarendo che: "La nozione di questa è distinta sia dal mero "inadempimento", sia dalle "gravi irregolarità": essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall'amministratore stesso, che pregiudicano l'affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità, cioè compromettano il rapporto fiduciario tra le parti. L'ampiezza dei poteri attribuiti all'organo amministrativo (gli amministratori, in sostanza, sono la società) presuppone un'alta intensità di fiducia, onde giocoforza è più ampio lo spazio aperto ai fatti idonei a scuoterla, e, conseguentemente, alla giustificatezza. La responsabilità per i danni costituisce così la tutela di tipo obbligatorio che la legge appresta per l'amministratore revocato senza giusta causa, cui non spetta, invece, la tutela reale." (ex multis, cfr. Cass. civile, sez. I, 26/01/2018, n. 2037, Cass. civile, sez. I, 05/07/2019, n. 18182).


Secondo la Cassazione, la giusta causa deve quindi riguardare il rapporto di fiducia tra soci e amministratore.


In assenza di giusta causa, l’amministratore ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita dell’incarico. Il risarcimento ha ad oggetto sia i danni patrimoniali, come ad esempio il lucro cessante per i compensi residui non percepiti dall’amministratore sia i danni non patrimoniali (Cassazione civile sez. I, 26/01/2018, n. 2037).


Interessante è poi il caso della revoca della delega all'amministratore delegato da parte del consiglio di amministrazione, ipotesi non disciplinata dal codice civile.


Per sopperire alla lacuna normativa, la Suprema Corte ha applicato analogicamente il principio in tema di revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea.


Con l’ordinanza del 25 febbraio 2020 n. 4954, la Cassazione ha infatti affermato che: “In tema di società di capitali, nel silenzio dell'art. 2381 c.c. anche la revoca della delega all'amministratore delegato da parte del consiglio di amministrazione deve essere assistita da giusta causa, sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti, in applicazione analogica dell'art. 2383, comma 3, c.c. che disciplina la revoca degli amministratori da parte dell'assemblea.” (nello stesso senso, Cass. civile, sez. I, 15/04/2016, n. 7587).


Secondo la Cassazione, anche la revoca dell’amministratore delegato, deliberata dal consiglio di amministrazione, presuppone la giusta causa, la quale dovrà essere indicata nella delibera. In assenza di giusta causa, l’amministratore avrà, anche in questo caso, diritto al risarcimento del danno.




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